Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Con effetto dal 1 gennaio 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzioni, e' attribuita una indennita' mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:
tolto: a) funzioni di magistrato di Corte di cassazione: Primo presidente della Corte di cassazione lire 120.000; Procuratore generale della Corte di cassazione; Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche lire 110.000; Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati lire 90.000; Consiglieri di cassazione ed equiparati lire 70.000;
tolto: b) funzioni di magistrato di Corte di appello: Consiglieri ed equiparati lire 50.000;
tolto: c) funzioni di magistrato di Tribunale: Giudici ed equiparati lire 40.000; Aggiunti giudiziari lire 20.000; Uditori giudiziari lire 15.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-01-28;21~art1 · fonte del testo