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Con effetto dal 1 gennaio 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzioni, e' attribuita una indennita' mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

  • a)funzioni di magistrato di Corte di cassazione: Primo presidente della Corte di cassazione lire 120.000; Procuratore generale della Corte di cassazione; Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche lire 110.000; Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati lire 90.000; Consiglieri di cassazione ed equiparati lire 70.000;
  • b)funzioni di magistrato di Corte di appello: Consiglieri ed equiparati lire 50.000;
  • c)funzioni di magistrato di Tribunale: Giudici ed equiparati lire 40.000; Aggiunti giudiziari lire 20.000; Uditori giudiziari lire 15.000.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-28;21~art1 · fonte del testo