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Con effetto dal 1 gennaio 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzioni, e' attribuita una indennita' mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:
- a)funzioni di magistrato di Corte di cassazione: Primo presidente della Corte di cassazione lire 120.000; Procuratore generale della Corte di cassazione; Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche lire 110.000; Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati lire 90.000; Consiglieri di cassazione ed equiparati lire 70.000;
- b)funzioni di magistrato di Corte di appello: Consiglieri ed equiparati lire 50.000;
- c)funzioni di magistrato di Tribunale: Giudici ed equiparati lire 40.000; Aggiunti giudiziari lire 20.000; Uditori giudiziari lire 15.000.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
