Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'indennita' mensile prevista dalla presente legge 6 ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio, ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-01-28;21~art3 · fonte del testo