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All'onere di lire 1.800 milioni derivante dall'attuazione della, presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-28;21~art4 · fonte del testo