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Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, gia' trattenuti da qualsiasi data o richiamati anteriormente al 1 gennaio 1940, collocati o da collocarsi in congedo dalla data della cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946), senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione compete una indennita', per una volta tanto, pari ad una mensilita' di stipendio o 30 giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennita' militare e della indennita' militare speciale, e dal dodicesimo della tredicesima mensilita', per ogni anno di servizio prestato dalla data del trattenimento o dell'ultimo richiamo.

Testo in vigore dal 30 agosto 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1113~art1 · fonte del testo