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La spesa di complessive lire 350.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, gravera' sullo stato di previsione del Ministero della dipesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e verra' fronteggiata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 272 dello stato di previsione predetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Testo in vigore dal 30 agosto 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1113~art2 · fonte del testo