L'indennita' una volta tanto prevista dal precedente articolo compete, nella misura stabilita dal successivo comma, anche ai titolari al 1 gennaio 1964 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali relative a cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 1963. Ai predetti titolari, l'indennita' spetta in ragione di un dodicesimo degli importi indicati nel precedente articolo 1 per ogni mese intero intercorrente dalla data di cessazione a quella del 31 dicembre 1963. A tal fine le cessazioni avvenute nei primi quindici giorni del mese si considerano come avvenute l'ultimo giorno del mese precedente.

Testo vigente dal 26 maggio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-22;307~art2 · fonte del testo