Nel caso di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed ente locale, la spesa relativa alla corresponsione dell'indennita' una volta tanto negli importi contemplati agli articoli 1 e 2 e' ripartita per quote proporzionali a quelle che risultano attribuite per la pensione, rispettivamente, al 31 dicembre 1962 e al 31 dicembre 1963.

Testo vigente dal 26 maggio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-22;307~art3 · fonte del testo