A favore dei titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economati, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, e' concessa una indennita' una volta tanto di: lire 30.000 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 20.000 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita', non soggetti alle imposte di ricchezza mobile e complementare e alla addizionale E.C.A.; lire 31.315 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 20.877 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita', soggetti alla imposta di ricchezza mobile del 4 per cento e alla addizionale E.C.A.; lire 31.864 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 21.243 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita' soggetti alle imposte di ricchezza mobile del 4 per cento e complementare e alla addizionale E.C.A.; lire 33.501 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 22.334 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita', soggetti alle imposte di ricchezza mobile dell'8 per cento e complementare e alla addizionale E.C.A. La predetta indennita' non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni o assegni, ne' va assoggettata alla ritenuta per l'assistenza sanitaria ai pensionati. Detta indennita' compete anche ai titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44. Ai titolari di piu' pensioni o assegni spetta una sola indennita' una volta tanto nella misura che risulta piu' favorevole. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni o assegni a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari e del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il relativo onere resta a carico dei Fondi predetti.

Testo vigente dal 6 febbraio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-28;29~art1 · fonte su Normattiva