Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane

Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

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Il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato a concedere contributi ad Istituti, Enti e Associazioni per l'organizzazione di mostre all'estero, per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere, per l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero nonche' per la redazione e la stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero.

Testo in vigore dal 29 novembre 1954 al 26 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1083~art1 · fonte del testo