Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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I contributi di cui al precedente art. 1 saranno concessi con decreto del Ministro per il commercio con l'estero entro i limiti dei fondi assegnati ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Agli Istituti ed Enti interessati potra' essere corrisposta immediatamente una somma pari ai due terzi dei contributo concesso, mentre l'altro terzo sara' corrisposto previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali e' stata disposta la concessione del contributo.
Testo in vigore dal 29 novembre 1954 al 26 giugno 2012
