Provvedimento abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Provvedimento abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1953 al 3 giugno 1985. 83 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le opere di cui alla presente legge sono eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi, nonche' la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici. In ogni progetto sara' computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori a carico dello Stato risultante dal progetto approvato. Il collaudo delle opere sara' eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 MAGGIO 1985, N. 222
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2522~art3 · fonte del testo