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Le opere di cui alla presente legge sono eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi, nonche' la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici. In ogni progetto sara' computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori a carico dello Stato risultante dal progetto approvato. Il collaudo delle opere sara' eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1953 al 3 giugno 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2522~art3 · fonte del testo