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Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonche' gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei Registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici finanziari. Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Gli interessi dei mutui eventualmente stipulati ai fini della presente legge sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1953 al 3 giugno 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2522~art4 · fonte del testo