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A titolo di concorso nelle spese derivanti dalle elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario svoltesi l'8 e 9 giugno 1980, i partiti politici hanno diritto a contributi finanziari nella misura globale di 15 miliardi. L'erogazione dei contributi per le spese elettorali per le elezioni regionali e' disposta dal Presidente della Camera con proprio decreto secondo le seguenti modalita':

  • a)il 20 per cento della somma spettante e' ripartita tra tutti i partiti che abbiano almeno un proprio candidato eletto consigliere regionale in una regione;
  • b)la somma residua e' ripartita tra i partiti in proporzione ai voti ottenuti, purche' sia rispettata la condizione di cui alla lettera a). Il versamento dei contributi elettorali per il rinnovo dei consigli regionali e' effettuato, secondo le modalita' previste dal quarto comma del precedente articolo 1, in una unica soluzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 12 agosto 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-08-08;422~art2 · fonte del testo