Per le ferrovie per le quali sia stata decisa la definitiva chiusura o non possa prevedersi la riattivazione a breve scadenza, il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per le finanze, puo' disporre la vendita dei materiali di armamento e delle linee elettriche, degli impianti fissi e dei macchinari, riversibili allo Stato al termine della concessione, salvo la regolazione, di concerto col Ministero del tesoro, dei rapporti col concessionario. Per il materiale rotabile delle ferrovie di cui al precedente comma si applica la disposizione di cui all'articolo 187, comma secondo, del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Testo vigente dal 20 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-14;410~art15 · fonte del testo