Il Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato a provvedere alla organizzazione centrale e periferica necessaria per la rapida applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e per la vigilanza e sindacato sui lavori e le provviste in base alle norme di cui al regolamento 1° approvato con regio decreto 21 ottobre 1863, n. 1528 e all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 7 agosto 1909, n. 711. A tal fine il Ministro per i trasporti potra' disporre, di concerto con i Ministri competenti, il temporaneo comando, alle dipendenze dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di personale tecnico di altre Amministrazioni dello Stato, esperto in costruzioni ferroviarie o stradali, nonche' il trasferimento, d'intesa col Ministero del tesoro, previo parere favorevole della Commissione, centrale per l'avventiziato, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, di personale statale non di ruolo esperto nelle costruzioni anzidette. Con provvedimenti interministeriali, da adottarsi dal Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, sara' determinato il limite numerico del personale occorrente per la organizzazione di cui trattasi e la ripartizione del limite stesso tra personale di ruolo da comandarsi e personale non di ruolo da trasferirsi. I posti in soprannumero nel grado 6° del ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione previsti nella nota c) della tabella I, allegata al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono aumentati di due unita' da conferirsi, per inquadramento, a funzionari che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo stesso, ferme rimanendo tutte la norme contenute nel decreto legislativo medesimo. L'onere relativo al personale di cui sopra fara' carico - al bilancio del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Testo vigente dal 20 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-14;410~art16 · fonte del testo