La concessione dei concorsi previsti dalla presente legge esclude il diritto dei concessionari a qualsiasi compenso eventualmente spettante a titolo di risarcimento dei danni di guerra. Qualora i concessionari avessero gia' percepito indennizzi per danni di guerra, il relativo ammontare andra' detratto dal contributo. I decreti dei Ministri per i trasporti e per il tesoro coi quali vengono accordati i concorsi, saranno comunicati al Ministero del tesoro (Direzione generale dei danni di guerra), ed alle Intendenze di finanza delle circoscrizioni in cui si trovano le linee cui si riferiscono i concorsi medesimi.

Testo vigente dal 20 luglio 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-06-14;410~art6 · fonte del testo