Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 6 — Trasferimento dell'indennizzo e del contributo

Il contributo e l'indennizzo sono concessi al danneggiato e ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, col trasferimento della proprieta' del cespite sinistrato non siano stati espressamente ceduti a favore dell'acquirente il contributo o l'indennizzo statali, e' necessario il consenso dei cedente per la liquidazione del contributo o dell'indennizzo a favore dell'acquirente. Qualora, in relazione all'attuazione dei piani di ricostruzione, anche se in corso di approvazione, o comunque in seguito ad espropriazione, non sia possibile la ricostruzione del cespite sull'arca di quello distrutto, e' ammessa, la concessione del contributo a favore dei terzi cui sia stato gia' ceduto o ai quali sara', ceduto il contributo e che abbiano gia' ricostruito o che ricostruiscano il cespite su altra area nell'ambito territoriale dello stesso Comune. Nei casi di trasferimento di proprieta' o cessione, di cui ai precedenti commi, l'indennizzo o il contributo da corrispondere al cessionario e' determinato miella stessa misura di quello spettante al cedente, salvo che al cessionario non ne competa uno minore.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art6 · fonte del testo