Dalle somme ancora da erogarsi a norma dei precedenti articoli deve detrarsi l'importo delle somme che per lo stesso titolo i concessionari dei reintegri hanno gia' percepito da qualsiasi ente o Amministrazione. I pagamenti previsti al precedente art. 8 per i danni inerenti alle merci a causa di guerra, escludono il risarcimento previsto dalla legge 20 ottobre 1940, numero 1543.
Testo vigente dal 5 luglio 1956
