Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
In ogni dormitorio deve sistemarsi per ciascuna persona, oltre la cuccetta, uno stipetto della capacita' di circa metri cubi 0,3 con gli sportelli muniti di fori e di farfalletta, una sedia o un solido sgabello pieghevole e un attaccapanni.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
