[1]Per l'aereazione degli alloggi e dei locali di lavoro, a prescindere dalla ventilazione naturale mediante gli sportelli e le porte, e dai comuni agitatori d'aria, devono essere eseguite installazioni tali da consentire, anche con cattivo tempo, un rinnovamento completo dell'aria dell'ambiente almeno quattro volte all'ora.

[2]Si riterra' che risponda alla norma del rinnovamento completo dell'aria quattro volte all'ora un locale, quando, sia la manica a vento per l'immissione dell'aria, che quella di estrazione, abbiano una sezione di 20 centimetri quadrati per ogni persona che deve trovarsi normalmente nel locale stesso.

[3]Questa sezione puo' essere ridotta a 15 centimetri quadrati per persona per i locali sopra il ponte di coperta: deve essere aumentata a 25 centimetri quadrati per le navi adibite a viaggi in zone a clima tropicale.

[4]Per le infermerie e gli ambulatori la sezione deve essere portata a 30 centimetri quadrati.

[5]Per i camerini per una sola persona sara' considerato rispondente alle condizioni della legge uno spiraglio avente una superficie complessiva di 200 centimetri quadrati. Il tracciato e i particolari di costruzione dei condotti di ventilazione devono essere tali da assicurarne l'efficienza. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271

3

Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".

Testo vigente dal 24 agosto 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1999

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271

    Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art39 · fonte del testo