Art. 40
Le installazioni dei condotti di aereazione devono essere effettuate in modo che, quelli destinati all'estrazione dell'aria, abbiano la loro apertura inferiore all'altezza del soffitto e quelli destinati all'immissione di aria pura, abbiano l'apertura situata a circa metri 0,40 dal pavimento e possibilmente situati su pareti opposte. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
