Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
Art. 41
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[1]Per le navi a vapore adibite normalmente a viaggi in zone a clima tropicale, la ventilazione del locale delle macchine dovra' essere particolarmente curata adottando, se necessario, la ventilazione meccanica.
[2]Tale disposizione vale anche per i locali con impianti che danno luogo a emanazioni termiche o tossiche.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
