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Fermo il disposto dell'art. 43 per il riscaldamento degli alloggi, il locale destinato a infermeria deve disporre di mezzi autonomi di riscaldamento, rispondenti ai requisiti igienici, atti ad assicurare una temperatura costante, non inferiore ai 18° C. con zero gradi all'esterno.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art54 · fonte del testo