Art. 43
[1]Sulle navi che devono oltrepassare il 36° parallelo di latitudine nord o sud, deve essere impiantato un sistema di riscaldamento completo ed efficace (con esclusione delle stufe a carbone ovvero ad altro combustibile) in tutti gli alloggi e in tutti gli altri locali destinati all'equipaggio.
[2]Saranno riscaldati anche la sala nautica e i locali della timoneria.
[3]I mezzi di riscaldamento devono essere tali da assicurare permanentemente una temperatura non inferiore a 16° C., con temperatura esterna uguale a zero. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
