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Fermo il disposto dell'articolo precedente, e' consentito l'uso di acqua salata, fredda e calda, nei bagni e nelle doccie, a condizione che l'acqua di mare sia attinta fuori dei porti e sia condotta a bordo con le precauzioni necessarie e con l'osservanza delle norme igieniche.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art57 · fonte del testo