Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
Art. 57
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
Fermo il disposto dell'articolo precedente, e' consentito l'uso di acqua salata, fredda e calda, nei bagni e nelle doccie, a condizione che l'acqua di mare sia attinta fuori dei porti e sia condotta a bordo con le precauzioni necessarie e con l'osservanza delle norme igieniche.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
