Art. 56
[1]Il quantitativo minimo giornaliero di acqua dolce per i vari usi, escluso il bucato, non deve essere, nei climi temperati, inferiore a litri 15 pro capite pel personale di coperta e di camera e a litri 20 per quello di macchina.
[2]Nei climi tropicali tali quantitativi saranno rispettivamente portati a litri 22 e a litri 30.
[3]Dei quantitativi assegnati nei precedenti commi, 10 litri devono essere adibiti alla doccia.
[4]A ogni persona di equipaggio sono inoltre concessi settimanalmente 20 litri di acqua dolce per il lavaggio della biancheria personale. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
