Art. 73
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[1]Nei climi tropicali, per la profilassi del colpo di sole, e' obbligatorio l'uso continuo dell'elmo di sughero.
[2]Dall'elmo devono essere protetti anche l'occipite e la nuca. Il berretto, di qualsiasi foggia, puo' essere usato soltanto dopo il tramonto e prima del levare del sole.
[3]E' vietato al marittimo di esporsi ai raggi solari a capo scoperto.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
