Art. 87
[2]Per le medesime navi all'applicazione delle altre norme della presente legge dovra' essere provveduto nel termine che prescrivera' nave per nave, il Ministro delle comunicazioni, in ogni caso, non oltre il 30 ghigno 1944.
[3]Per le navi che vengano a far parte del naviglio mercantile nazionale per l'acquisto all'estero, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al precedente comma sono obbligatorie a partire dal novantesimo giorno dalla immatricolazione delle navi stesse nel Regno e le disposizioni di cui nel secondo comma entro il termine che sara' stabilito dal Ministro delle comunicazioni ed in ogni caso non oltre quattro anni dal giorno della immatricolazione. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
