Art. 76
[1]Nei climi glaciali o particolarmente freddi, e' obbligatorio l'uso di abiti di lana pesante e della fascia di lana addominale: il personale di guardia sul ponte, oltre gli stivali, deve portare il cappotto di pelliccia.
[2]Il copricapo deve essere adatto a riparare la nuca e le orecchie.
[3]Le persone dell'equipaggio devono portare guanti, manopole e, allo scopo di prevenire le oftalmia da neve, occhiali affumicati di forme e dimensioni opportune. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
