Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
I locali costituenti gli alloggi devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in essi non puo' in alcun caso essere consentito l'immagazzinamento, neppure temporaneo, di qualsiasi merce.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
