Art. 6 — Definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni ed interessi di mora corrisposti
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I tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessuno caso ripetibili.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008
