Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale

Art. 3 — Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari

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[1]La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e' subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

  • 1)che venga ottemperato alle formalita' prevista dalle singole leggi tributarie;
  • 2)che venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti. Qualora il pagamento delle dette soprattasse e pene pecuniarie sia stato ammesso al beneficio della dilazione, il condono delle medesime resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di imposte e di tasse ancora dovute. Ove, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si e' verificata la decadenza della dilazione questa si considera non avvenuta a condizione che venga effettuato il pagamento delle rate di imposte e tasse scadute e non pagate nel termine anzidetto di 120 giorni. Per le violazioni delle norme contenute nell'articolo 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purche' i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione, nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalita' previste dall'articolo sopra citato.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/11/1963, n. 295 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1458~art3 · fonte su Normattiva