Art. 2 — Condono di soprattasse e di pene pecuniarie in materia di imposte dirette
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Le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per omessa tardiva o infedele dichiarazione in materia di imposte dirette ordinarie e straordinarie sono condonate per intero, subordinatamente all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- 1)che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora, definito;
- 2)che, nel caso di infedele o tardiva dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per la applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica d'ufficio non ancora, definita. Sono condonate per intero le soprattasse e le pene pecuniarie comminate per omissione di adempimenti o di formalita', diverse dalla dichiarazione, in materia di imposte dirette ordinarie e straordinarie, sempreche', nel termine di 120 giorni indicato nel primo comma, si ottemperi agli adempimenti o formalita' che risultino omessi. Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del presente articolo il condono non si applica se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti gia' definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 5 agosto 1959 al 12 dicembre 1965
