Art. 1 — Posti conferibili con incarico a tempo indeterminato
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Nelle scuole secondarie statali, alle cattedre, ai posti ad esse esattamente corrispondenti ed a tutte le altre ore di insegnamento, a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalita' stabilite dalla presente legge. Si provvede ai sensi del comma precedente anche per cattedre o posti che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultino di fatto disponibili almeno per la durata di un anno scolastico. Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza per gli incarichi, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico-pratico e di educazione fisica. Ogni capo di istituto da' al provveditore agli studi immediata notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento disponibili per gli incarichi. Le cattedre, i posti e le ore di insegnamento di cui al primo comma del presente articolo, ad eccezione delle ore di religione, per le quali rimane in vigore la legge 5 giugno 1930, n. 824, sono messi a disposizione della commissione per gli incarichi, per le proposte di nomina.
Testo in vigore dal 16 giugno 1969 al 7 settembre 1972
