Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria

Art. 1 — Posti conferibili con incarico a tempo indeterminato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1972 al 5 settembre 1978. Leggi il testo vigente →

Nelle scuole secondarie statali, alle cattedre, ai posti ad esse esattamente corrispondenti ed a tutte le altre ore di insegnamento, a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalita' stabilite dalla presente legge. Si provvede ai sensi del comma precedente anche per cattedre o posti che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultino di fatto disponibili almeno per la durata di un anno scolastico. Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza per gli incarichi, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico-pratico e di educazione fisica. ((Subito dopo la comunicazione dei trasferimenti e delle nomine dei professori di ruolo, ogni capo di istituto da' al provveditore agli studi immediata notizia del numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento, diurno e serale, e di doposcuola disponibili per gli incarichi, ivi compresi quelli che in relazione al normale sviluppo della scuola e per ogni altra causa prevedibile siano da ritenere disponibili per l'anno scolastico successivo)). Le cattedre, i posti e le ore di insegnamento di cui al primo comma del presente articolo, ad eccezione delle ore di religione, per le quali rimane in vigore la legge 5 giugno 1930, n. 824, sono messi a disposizione della commissione per gli incarichi, per le proposte di nomina.

Testo in vigore dal 7 settembre 1972 al 5 settembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-06-13;282~art1 · fonte su Normattiva