Art. 6 — Conferimento degli incarichi
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L'incarico di insegnamento a tempo indeterminato viene conferito dal provveditore agli studi in base alle proposte della commissione per gli incarichi, con la osservanza delle norme stabilite dall'ordinanza ministeriale di cui al precedente articolo 2, fatte salve le riserve di posti previste dalle leggi vigenti. Agli incaricati si applicano le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni. Ad essi spetta il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico, sempreche' siano stati nominati in una cattedra o in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante, nel corso dello stesso anno scolastico. E' in ogni caso retribuito dal 1 ottobre l'incaricato il quale sia nominato per una cattedra o posto o oro di insegnamento affidati provvisoriamente, nel corso dello stesso anno scolastico, ad altro insegnante che non sia stato retribuito per tale servizio. Gli insegnanti non di ruolo a tempo indeterminato pagano all'Istituto Kirner l'intero contributo annuo previsto per i soci effettivi. L'insegnante incaricato, dopo aver adempiuto agli obblighi militari, puo' riprendere il servizio di insegnamento in qualunque momento dell'anno scolastico.
Testo in vigore dal 16 giugno 1969 al 16 dicembre 2010
