Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Art. 6 — Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche

Gli incarichi relativi all'attivita' professionale sono affidati dall'autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art6 · fonte su Normattiva