Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 6 — Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche
Gli incarichi relativi all'attivita' professionale sono affidati dall'autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.
Testo vigente dal 21 gennaio 1976
