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Il provveditore agli studi, ultimate le operazioni di sistemazione, di trasferimento e di nomina, fa affliggere all'albo gli elenchi delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento rimasti eventualmente disponibili in seguito all'esaurimento delle graduatorie provinciali. Lo stesso elenco viene inviato agli altri provveditori della Repubblica per essere affisso all'albo. Gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato rimasti privi di posto hanno facolta' di presentare, in carta semplice, domande di sistemazione in non piu' di altre cinque province, indicando le sedi preferite ed indirizzando le domande stesse ai provveditori agli studi competenti per il tramite del provveditore agli studi della provincia nella quale sono in servizio; questo ultimo integrera' dette domande con l'indicazione del punteggio conseguito dall'insegnante nelle relative graduatorie. ((Le domande di cui al comma precedente saranno presentate entro il termine da stabilirsi annualmente con ordinanza ministeriale e non posteriore, comunque, al 31 ottobre)). Il Ministro per la pubblica istruzione cura annualmente la pubblicazione, per ciascuna provincia e per ciascun insegnamento, dell'elenco delle cattedre, dei posti e delle ore affidati, per supplenze di almeno sette mesi, ad insegnanti non forniti del titolo di studio legalmente richiesto.

Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-06-13;282~art9 · fonte su Normattiva