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I posti che all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59 risultino vacanti nel ruolo in soprannumero a causa dell'immissione nel ruolo normale dei maestri dello stesso ruolo in soprannumero, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, o per qualsiasi motivo, sono conferiti secondo l'ordine di merito e nel limite delle percentuali stabilite, per ciascun tipo di concorso riservato, dai numeri 1) e 2) dell'art. 7 della medesima legge, ai maestri non di ruolo che abbiano conseguito l'idoneita' in tali concorsi riservati, riportando una votazione complessiva non inferiore a 105/175. Qualora, i posti dar conferire, secondo graduatoria, agli idonei del concorso riservato per titoli di cui al n. 1) del citato art. 7, non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili sono portati in aumento a quelli da conferire, secondo graduatoria, agli idonei del concorso riservato per titoli ed esami di cui al n. 2) dello stesso art. 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e viceversa.
Testo in vigore dal 24 luglio 1956 al 16 dicembre 2010
