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Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di divisione della guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferito all'atto della cessazione dal servizio permanente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente del Ministro per la difesa del Ministro per le finanze, il rango di generale di Corpo d'armata, ai soli effetti della applicazione delle norme che disciplinano l'ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della presente legge che abbiano ricoperto, rispettivamente ala carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1962 al 2 dicembre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1699~artunico · fonte del testo