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((Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano l'Arma e ai generali di divisione della guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa e del Ministro per le finanze, la promozione al grado di generale di corpo d'armata, con conseguente trattamento economico e di quiescenza. I predetti generali non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 ottobre 1971, n. 916

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La L. 26 ottobre 1971, n. 916 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

Testo in vigore dal 2 dicembre 1971 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1962 al 2 dicembre 1971. 79 parole tolte, 29 parole aggiunte.

Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano tolto: ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma aggiunto: l'Arma e ai generali di divisione della guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene tolto: conferito aggiunto: conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanenteaggiunto: , con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamenteaggiunto: , del Ministro per la difesa aggiunto: e del Ministro per le finanze, tolto: il rango aggiunto: la promozione al grado di generale di tolto: Corpo d'armata, ai soli effetti della applicazione delle norme che disciplinano l'ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della presente legge che abbiano ricoperto, rispettivamente ala carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo aggiunto: corpo d'armata, con conseguente trattamento economico e di quiescenza. I predetti generali non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 ottobre 1971, n. 916

    La L. 26 ottobre 1971, n. 916 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1699~artunico · fonte del testo