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((Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano l'Arma e ai generali di divisione della guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa e del Ministro per le finanze, la promozione al grado di generale di corpo d'armata, con conseguente trattamento economico e di quiescenza. I predetti generali non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 ottobre 1971, n. 916
1La L. 26 ottobre 1971, n. 916 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1971."
Testo in vigore dal 2 dicembre 1971 al 9 ottobre 2010
