L'assegnazione delle borse e' disposta con decreto del Ministro per la sanita', su conforme relazione di una Commissione nominata dal Ministro per la sanita' e composta dal direttore dell'Istituto, da due funzionari tecnici dell'Istituto con qualifica non inferiore a quella di primo ricercatore, dal capo della segreteria didattica e dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato fra i professori universitari di facolta' scientifiche, e da un rappresentante del Ministero della sanita'. Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Istituto superiore di sanita', designato dal direttore. La Commissione, per i membri non di diritto, e' rinnovata per ciascun esercizio finanziario.

Testo vigente dal 19 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-12-06;1332~art3 · fonte del testo