Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1970 al 9 ottobre 2010. 130 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e della Aeronautica militare presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti:
tolto: Scuole del Corpo equipaggi militari marittimi; Scuola di guerra aerea; Scuola di applicazione; Scuola di aerocooperazione; Scuole di volo; Scuole specialisti; Scuole di lingue estere; Servizi e reparti militari marittimi;
tolto: Direzioni dei corsi di aggiornamento e specializzazione; Direzioni, centri tecnici, centri studi ed esperienze ed altri enti incaricati della formazione del personale tecnico specializzato e del personale per i servizi tecnici.
tolto: Il numero delle scuole, degli istituti e degli enti di cui al comma precedente e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-15;1023~art1 · fonte del testo