Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 13 novembre 1973 al 9 ottobre 2010. 105 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado validi per l'ammissione ai corsi delle accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e i titoli di studio suindicati e quelli universitari validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli delle predette forze armate sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa. Con decreto del Ministro per la difesa sono indicati i corsi delle accademie ed i concorsi ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso. Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-10-22;678~art1 · fonte del testo