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All'insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti elencati nel primo comma dell'articolo I si puo' provvedere, mediante convenzioni annuali, con personale incaricato tratto dagli insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione, nonche' dai magistrati ordinari, amministrativi e militari e dagli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attivita' di servizio, ovvero con personale incaricato estraneo all'amministrazione dello Stato. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento di cui all'articolo I per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando. Con decreto del Ministro per la difesa, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la scelta dei docenti e per la determinazione, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio, dei compensi da attribuire in relazione al livello didattico dei corsi di insegnamento.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1970 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-15;1023~art2 · fonte del testo