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I sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza soggetti a rafferma, i quali abbiano compiuto quindici anni di servizio, possono, qualora siano in possesso della licenza di scuola media o di titolo equipollente, fare domanda di essere collocati nei posti di grado iniziale della carriera d'ordine dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o, anche in difetto del predetto titolo di studio, nei posti di usciere dell'Amministrazione medesima. La stessa domanda possono presentare, indipendentemente dall'indicato limite di servizio, i sottufficiali del Corpo suddetto, i quali siano inabili al servizio attivo per ferite o malattie riportate nell'adempimento del loro mandato; in detto caso la domanda potra' essere presentata fino al termine di un anno dal collocamento in congedo. A tale fine sono devoluti ai sottufficiali suddetti, che siano riconosciuti idonei e meritevoli a giudizio del Consiglio di amministrazione per il personale della pubblica sicurezza:

  • a)non oltre il terzo dei posti vacanti nel grado iniziale della carriera d'ordine dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  • b)non oltre il terzo dei posti di usciere vacanti nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione medesima. I posti indicati alla lettera b) possono, in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, essere conferiti alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si trovino nelle condizioni stabilite nel primo comma del presente articolo e siano riconosciute idonee e meritevoli dal Consiglio di amministrazione per il personale della pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-11-15;2379~art1 · fonte del testo