Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008. 126 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La graduatoria in base alla quale i predetti appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno chiamati all'impiego civile sara' determinata dalla data delle rispettive domande e, a parita' di data, dall'anzianita' di servizio. Le domande che saranno presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono tutte redatte sotto la data suddetta. I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie verranno collocati negli indicati posti di ruolo alternativamente con i vincitori dei relativi concorsi, in ragione di un posto per essi e di due per tali vincitori. I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza soggetti a rafferma, che conseguono la nomina all'impiego civile, rescindono la rafferma in corso e cessano dal servizio nel Corpo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-11-15;2379~art2 · fonte del testo