Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La graduatoria in base alla quale i predetti appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno chiamati all'impiego civile sara' determinata dalla data delle rispettive domande e, a parita' di data, dall'anzianita' di servizio. Le domande che saranno presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono tutte redatte sotto la data suddetta. I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie verranno collocati negli indicati posti di ruolo alternativamente con i vincitori dei relativi concorsi, in ragione di un posto per essi e di due per tali vincitori. I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza soggetti a rafferma, che conseguono la nomina all'impiego civile, rescindono la rafferma in corso e cessano dal servizio nel Corpo.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-11-15;2379~art2 · fonte del testo