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La graduatoria in base alla quale i predetti appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno chiamati all'impiego civile sara' determinata dalla data delle rispettive domande e, a parita' di data, dall'anzianita' di servizio. Le domande che saranno presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono tutte redatte sotto la data suddetta. I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie verranno collocati negli indicati posti di ruolo alternativamente con i vincitori dei relativi concorsi, in ragione di un posto per essi e di due per tali vincitori. I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza soggetti a rafferma, che conseguono la nomina all'impiego civile, rescindono la rafferma in corso e cessano dal servizio nel Corpo.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008
